Agevolazioni per l’iscrizione alla Cassa Geometri
Sono previste agevolazioni per i praticanti, per chi si iscrive per la prima volta entro i 30 anni di età, per chi si iscrive per la prima volta dopo i 30 anni e fino a 55 anni di età, per le iscritte in caso di nascita o adozione di un figlio
Agevolazioni per i praticanti
I geometri praticanti iscritti negli appositi Registri istituiti dalla Legge n. 75/85 che si iscrivono alla Cassa Geometri durante il tirocinio, versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di un quarto di quella minima prevista per l’iscritto. L’agevolazione comprende l’esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima. Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall’Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera.
L’importo della contribuzione è reperibile nella sezione “Cassa per te – Contribuzione” del sito di Cassa Geometri.
Agevolazioni per i neoiscritti entro i 30 anni
Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età, è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l’esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l’eventuale autoliquidazione sul volume d’affari effettivamente prodotto.
Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.
Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall’Ente, viene accreditata in via figurativa la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera per i soli periodi agevolati entro il 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni. Per gli eventuali periodi agevolati successivi, è facoltà dell’iscritto provvedere all’integrazione del contributo soggettivo, entro i 5 anni successivi al godimento del beneficio, versando la differenza maggiorata dei soli interessi legali.
L’importo della contribuzione è reperibile nella sezione “Cassa per te – Contribuzione” del sito di Cassa Geometri.
Agevolazioni per i neoiscritti oltre i 30 anni e fino a 55 anni
Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un’età compresa tra i 31 e i 55 anni, possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto ad un quarto per il primo anno ed alla metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo.
Per usufruire dell’accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente l’iscrizione non deve essere superiore a euro 10.000.
L’agevolazione in questione NON dà luogo a contribuzione figurativa; l’iscritto ha la possibilità di integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali.
Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l’iscritto dovrà versare la contribuzione per intero.
L’importo della contribuzione è reperibile nella sezione “Cassa per te – Contribuzione” del sito di Cassa Geometri.
Agevolazioni per le professioniste in caso di nascita o adozione di un figlio
A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa, la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo del minore, dall’anno di ingresso dello stesso in famiglia.
Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata a seguito del beneficio. Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.
Nel caso in cui il contributo soggettivo determinato sul reddito prodotto in uno degli anni agevolati sia superiore all’importo minimo previsto da un iscritto che non beneficia di riduzioni, l’agevolazione decade definitivamente e la maggiore quota di contribuzione dovuta dovrà essere versata senza oneri accessori entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l’anno successivo a quello di produzione del reddito stesso.
Maggiori informazioni sull’’importo della contribuzione sono reperibile nella sezione “Cassa per te – Contribuzione” del sito di Cassa Geometri.





